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Cronologia dettagliata della vita di Benedetto XIV
I Enciclica Ubi primum - 3 dicembre 1740, sui doveri dei Vescovi.
Non ambigimus - 30 maggio 1741 II enciclica Pro eximia tua - 30 giugno 1741,
scritta all’Arcivescovo di Torino.
Questa lettera, intitolata «Breve encyclicum ad Episcopos Provinciae Pedemontanae»,
mostra le difficoltà che a volte si riscontrano nel definire i documenti papali.
Infatti alla fine del documento si trova la formula «sub anulo Piscatoris», che è la formula
che viene usata normalmente per i Brevi apostolici. Tuttavia questa lettera,
indirizzata all’Arcivescovo di Torino e non a tutti i Vescovi della cristianità
(che è una delle caratteristiche di una Enciclica), viene presentata ufficialmente come breve encyclicum.
Breve Quanta cura - 30 giugno 1741, sui traffici proibiti in alms. Lettera apostolica In suprema Universalis - 22 agosto 1741 III enciclica Quamvis paternae - 26 agosto 1741. Il Pontefice, dopo aver richiamato le disposizioni del suo predecessore Bonifacio VIII e del Concilio di Trento contro gli abusi che si consumano nell’amministrazione della giustizia, ordina che il potere di giudicare sia conferito a persone degne e nel tassativo rispetto delle norme vigenti. IV enciclica Satis vobis compertum - 17 novembre 1741. Il Pontefice ricorda in quali occasioni si possono permettere i matrimoni segreti, indica le cautele che devono essere osservate in tali occasioni e prescrive alcune norme per la tutela dei figli che eventualmente nascessero da tali unioni. V enciclica Etsi minime - 7 febbraio 1742, a tutti i vescovi del mondo, circa l’insegnamento della dottrina cristiana. Il Pontefice, dopo aver riaffermato la fondamentale necessità di preparare i fedeli alla conoscenza della dottrina cristiana, impartisce alcune dettagliate istruzioni pratiche per insegnarla con profitto; in questo contesto, il Papa accenna alle indicazioni contenute nella lettera pastorale Nostri moniti pastorali, edita quando era Arcivescovo di Bologna. VI enciclica Certiores effecti - 13 novembre 1742. Scritta all’Episcopato italiano, il Pontefice, avvalendosi delle disposizioni del Concilio di Trento, ricorda che i sacerdoti che celebrano la Messa non sono tenuti, in certe situazioni, a somministrare l’Eucaristia ai fedeli. VII enciclica Cum illud semper - 14 dicembre 1742. Il Pontefice affronta, in una lunga e documentata lettera, il problema del governo delle Parrocchie: ricorda che la Parrocchia deve essere affidata a Sacerdoti preparati e di integri costumi; indica le modalità che dovranno essere seguite negli esami di concorso per l’assegnazione delle Chiese parrocchiali; e mette in guardia contro scelte ingiuste e ingiustificate. Quemadmodum
preces - 23 marzo 1743, sul compito, riservato agli ecclesiastici, d'indire pubbliche preghiere.
Il Pontefice ammonisce che spetta solo alla Chiesa stabilire le formule delle preghiere pubbliche,
anche quelle in favore dei Principi e dei Regnanti; e che l’autorità laica non ha alcun potere
su quanto attiene alle questioni ecclesiastiche.
Nimiam licentiam - 18 maggio 1743, sulla validità dei matrimoni VIII enciclica Inter omnigenas - 2 febbraio 1744.
Fu scritta all’Episcopato e al popolo della Serbia e delle regioni circostanti, sottomesse al dominio dei Turchi.
Il Pontefice esorta a non cedere agli errori dell’Islam e a restare fedeli alle regole della Chiesa di Roma.
IX enciclica Cum semper oblatas - 19 agosto 1744. Scritta all’Episcopato italiano, il Pontefice impartisce alcune norme sull’applicazione della Messa Parrocchiale pro Populo e della Messa conventuale per i benefattori della Chiesa; e richiama i Canonici all’obbligo di cantare nel Coro la salmodia divina. In suprema Catholicae - 20 novembre 1744. Cum multorum charitate - 18 febbraio 1745 X enciclica Libentissime quidam - 10 giugno 1745. Il Pontefice, dopo aver richiamato due suoi Brevi del 1741 sul digiuno, parla del dovere di rispettare o di restaurare la disciplina del digiuno, e sulle dispense generali da concedere alle Città o alle Diocesi soltanto per validi motivi. XII enciclica Gravissimum supremi - 8 settembre 1745. Il Pontefice invita ad effettuare con frequenza le Missioni popolari nel Regno di Napoli, e ne affida la guida al cardinale Spinelli, Arcivescovo di Napoli. XIII Enciclica Vix pervenit - 1 novembre 1745, sull’usura e altri profitti disonesti. Scritta all’Episcopato italiano, il Pontefice condanna decisamente la pratica dell’usura e altri peccati simili. Questa enciclica è uno dei primi pronunciamenti ufficiali della Santa Sede contro l’usura, e l’inizio della Dottrina sociale della Chiesa cattolica. Quemadmodum nihil - 16 dicembre 1746. XIV enciclica Accepimus praestantium - 16 luglio 1746. Il Pontefice emana alcune direttive circa i criteri e le modalità per esporre l’immagine del Crocifisso sull’altare mentre si celebra la Messa. XV enciclica Inter caetera - 1 gennaio 1748. Scritta all’Episcopato dello Stato Pontificio, il Pontefice si lamenta di alcuni abusi legati alle feste di Carnevale, e concede l’Indulgenza Plenaria a chi compirà determinate opere di pietà. XVI enciclica Magnae nobis - 29 giugno 1748, sugli impedimenti e le dispense matrimoniali. Scritta all’Episcopato della Polonia, il Pontefice, lamentandosi delle voci diffuse in Polonia, secondo le quali la Santa Sede avrebbe concesso dispense matrimoniali in contrasto con le norme canoniche, conferma il tradizionale pensiero dei Papi su tale materia, ed esorta i vescovi polacchi a vigilare affinché le disposizioni derivate dal Concilio di Trento vengano osservate ed applicate fedelmente. XVII enciclica Annus qui hunc - 19 febbraio 1749. Il Pontefice, nell’imminenza dell’Anno Santo del 1750, raccomanda che le Chiese siano ordinate e pulite, richiama l’attenzione sulle celebrazioni liturgiche, ed esorta il clero ad utilizzare musiche e canti adatti a suscitare la devozione dei fedeli. Costituzione Officii nostri - 15 marzo 1749 Bolla Peregrinantes a Domino - 5 maggio 1749, proclamazione dell’Anno Santo del 1750. XVIII enciclica Apostolica constitutio - 26 giugno 1749, sulla preparazione dell’Anno Santo. Il Pontefice, nell’imminenza dell’Anno Santo del 1750, dopo aver richiamata la Bolla Peregrinantes a Domino (5 maggio 1749) di indizione di questo avvenimento, impartisce le disposizioni per la sua preparazione. XIX enciclica Gravissimo animi - 31 ottobre 1749. Il Pontefice vieta a chiunque, anche se investito di dignità ecclesiastica, di accedere ai Monasteri femminili senza il permesso del Vescovo del luogo. XX enciclica Inter praeteritos - 3 dicembre 1749. Il Pontefice, in un lungo documento, ricco di citazioni e riferimenti, precisa alcune norme da applicarsi durante il Giubileo del 1750. Benedictus Deus - 25 dicembre 1750 XXI enciclica Celebrationem magni - 1 gennaio 1751. Il Pontefice, a conclusione dell’Anno Santo estende i suoi benefici a tutti i Cristiani che nel 1750 non hanno potuto raggiungere Roma e che compiranno determinate opere di pietà. XXII enciclica Prodiit jamdudum - 30 gennaio 1751. Il Pontefice decide di spostare il digiuno della vigilia della festa di san Mattia al sabato seguente, poiché la festa cade nell’ultimo giorno di Carnevale. XXIII enciclica Elapso proxime anno - 20 febbraio 1751. Il Pontefice stabilisce alcuni criteri a cui devono attenersi tutti gli Inquisitori del Sant'Uffizio per estrarre dai Luoghi immuni (soprattutto le chiese) i rei di eresia che vi si sono rifugiati. Providas Romanorum - 18 marzo 1751 XXIV enciclica Magno cum animi - 2 giugno 1751. Il Pontefice mette in guardia e condanna gli abusi che si possono verificare negli Oratori e nelle Chiese private possedute dai laici o presenti nelle loro case. XXV Enciclica A quo primum - 14 giugno 1751, sulla convivenza tra Giudei e Cristiani nello stesso luogo. Scritta all’Episcopato polacco, il Pontefice dà alcune indicazioni circa il comportamento dei Cristiani nei confronti degli Ebrei, con i quali convivono nelle stesse città e negli stessi villaggi. XXVI enciclica Cum religiosi aeque - 26 giugno 1754, sulla Catechesi. Il Pontefice esorta Arcivescovi, Vescovi e Parroci a intensificare la loro azione pastorale perché si diffondano l’insegnamento e l’apprendimento della dottrina cristiana. XXVI enciclica Quod provinciale - 1 agosto 1754, sui cristiani che usano nomi maomettani. Il Pontefice esorta l’Episcopato che vive nell’Impero Turco affinché i cristiani di quelle terre non assumano nomi arabi con il solo scopo di ottenere vantaggi economici o per evitare pene; anzi il Papa esorta a non nascondere la propria fede, ma a vivere secondo le norme del Concilio Provinciale di Albania, celebrato nel 1703, e secondo quanto prescritto dall’Enciclica Inter Omnigenas dello stesso Benedetto XIV, edita nel 1744. XXIII enciclica Allatae sunt - 26 luglio 1755, sull'osservanza dei riti orientali. Scritta ai Vescovi orientali, è una delle più lunghe del suo pontificato. In essa il Papa, fra l’altro, autorizza i Siriaci e gli Armeni che assistono alle cerimonie religiose nelle Chiese latine a conservare i loro riti; nega ai Missionari la facoltà di dispensarli dall’astinenza dai pesci in tempo di digiuno; precisa quando è permessa la Comunione sotto le due specie; illustra l’origine e l’intangibilità del Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis; ribadisce quale dogma di fede la processione dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio (Filioque); indica le regole cui devono attenersi i Missionari che cercano di portare gli Orientali e i Greci all’unione e alla fede cattolica dallo scisma e dagli errori; raccomanda infine l’adozione del Calendario Gregoriano. Quam ex sublimi - 8 agosto 1755 XXIV enciclica Ex quo primum - 1 marzo 1756, sull’ Euchologion. Il Pontefice invita tutti i Greci di rito orientale a usare la nuova edizione dell’Eucologio, il libro liturgico della Chiesa Greca corrispondente al Rituale, al Pontificale e al Sacramentale della Chiesa Latina riuniti in uno. Il nuovo testo, pubblicato nel 1754 a cura della Congregazione di Propaganda Fide, è costato un lungo ed impegnativo lavoro, sul quale Benedetto XIV si diffonde minuziosamente con testi e documenti. XXV enciclica Ex omnibus christiani - 16 ottobre 1756. Scritta all’Assemblea del Clero francese, il Papa, rispondendo ad alcuni dubbi o quesiti sollevati da alcuni teologi, afferma che devono essere privati dei Sacramenti solo coloro che si dichiararono pubblicamente contro la bolla “Unigenitus”, che nel 1713 metteva fine alla questione giansenista. XXVI enciclica Quam grave - 2
agosto 1757, su coloro che hanno celebrato la Messa o hanno ricevuto la
Confessione Sacramentale senza essere stati ammessi al Sacro Ordine del
Presbiterato. Il Papa segnala le pene alle quali vanno soggetti, a norma dei Canoni e delle Costituzioni Apostoliche,
coloro che celebrano la Messa o ricevono le Confessioni dei fedeli benché non ammessi
all’Ordine del Presbiterato; sottolinea quale sia la prassi seguita finora nei processi
contro i colpevoli di questo reato, e indica come d’ora in poi ci si debba comportare.
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